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Responsabilità sanitaria: la posizione di garanzia del tecnico radiologo.

2025-03-12 17:42

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 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7002, pronunciata all'udienza del 15.01.2025 (deposito motivazioni in data 20.02.2025), ha preso in esame il tema relativo alla posizione di garanzia del tecnico radiologo.


Il fatto.


Tre parti civili proponevano ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c.p. di un'imputata, tecnico radiologo, alla quale era stato contestato di aver eseguito una TAC cranio su di un paziente, omettendo di effettuare prontamente la relativa diagnosi e di inviare immediatamente il medesimo presso una struttura idonea per l'intervento chirurgico. I profili di colpa ascritti all'imputata erano non solo generici, ma anche specifici, stante l'inosservanza della Delibera della Giunta Regione Campania n. 7301/2001.


Nella fattispecie, un paziente, accusando un forte mal di testa, a seguito di prescrizione del medico di base di una Tac con carattere di urgenza, si era recato presso un centro diagnostico per sottoporsi a tale esame senza mezzo di contrasto; nella struttura, in cui non erano presenti medici, il tecnico radiologo aveva effettuato l'esame, i cui risultati sarebbero stati disponibili due giorni dopo.


Poiché il paziente aveva continuato ad avvertire lo stesso dolore, la moglie aveva chiamato il centro per verificare se gli esiti fossero pronti, ma le era stato risposto che il referto sarebbe stato disponibile in serata; poco dopo, tuttavia, personale della struttura l'aveva ricontattata ed invitata a ritirare il referto ed accompagnare immediatamente il marito in ospedale; non appena appresa tale circostanza, quest'ultimo aveva accusato un malore ed era stato portato in ospedale, ove il medico aveva rilevato dalla tac un quadro radiologico allarmante, per la presenza di una formazione riferibile ad aneurisma; una nuova tac aveva quindi evidenziato un'emorragia intra assiale a seguito della rottura di aneurisma sacculare. Lo stesso giorno il paziente era stato trasferito presso altro ospedale, ove era deceduto due giorni dopo.


La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva rilevato come all'imputata, semplice tecnico radiologo e non medico, non potesse essere imputata l'omessa diagnosi contestata nel capo di imputazione. Quanto all'altro profilo di colpa individuato dal consulente del Pubblico Ministero, consistito nel non essersi l'imputata rifiutata di praticare l'esame in assenza del medico, i giudici di merito avevano osservato che la presenza del medico, finalizzata ad assicurare una refertazione immediata, sarebbe stata necessaria solo nel caso di prospettazione di una situazione di urgenza già conclamata e, dunque, nel solo caso di esame effettuato in ambito ospedaliero e particolarmente in Pronto Soccorso; nel caso di specie, invece, la prescrizione del medico di base indicava l'esame come urgente, ma non anche un preciso sospetto diagnostico di gravità tale da rendere necessaria la immediata visione e la diagnosi.


Con riferimento, invece, alla delibera della giunta della Regione Campania (n. 7301 del 2011), secondo cui l'organico minimo dell'attività di diagnostica per immagine deve prevedere un medico radiologo e un tecnico di radiologia, e in ogni caso deve essere garantita la presenza, durante tutto l'orario di attività sanitaria del presidio, di un medico in possesso dei requisiti previsti, si era rilevato come l'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 31 gennaio 1983 n. 25, sostitutivo dell'art. 24 del regolamento approvato con D.P.R. n. 680/1968, prevedesse l'autorizzazione, per i tecnici sanitari di radiologia medica, ad effettuare direttamente su prescrizione medica, anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico del torace, dell'addome e senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico stesso.


Tramite i propri motivi di ricorso, le parti civili avevano osservavano come l'imputata avesse proceduto all'esame, pur in assenza, nella struttura, del medico radiologo e che, comunque, non poteva non essersi resa conto dalle immagini della tac della rottura del vaso sanguigno. Se ella avesse informato il medico radiologo, ovvero il direttore sanitario, dell'aneurisma cerebrale che la tac aveva rilevato, sarebbe stato possibile effettuare una diagnosi tempestiva e adottare i trattamenti chirurgici e farmacologici in grado di garantire una significativa sopravvivenza. La Corte d'Appello di Salerno era incorsa in un evidente errore di diritto richiamando la legge n. 25 del 1983, in quanto la tac non poteva essere assimilata ai radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome. Le linee guida, invero, prevederebbero che il tecnico possa effettuare esami strumentali, quali, appunto, la Tac, solo se nella struttura è presente anche il radiologo in grado di effettuare una immediata refertazione.


L'art. 6 del D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187 prevede, inoltre, rilevavano le parti ricorrenti, che: "in tutte le strutture pubbliche private accreditate e non, dove si svolgono attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale, deve essere prevista in organico la presenza di almeno un medico radiologo e di un numero di TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) adeguato agli accessi e alla tipologia dell'attività svolta. Al fine di garantire l'appropriatezza clinica della prestazione, l'eventuale integrazione di ulteriori informazioni diagnostiche e, in generale, per garantire le prerogative dello specialista, deve essere prevista una procedura operativa che assicuri il rapido consulto fra medico radiologo e tecnico. La procedura tecnica dell'esame è svolta dal TSRM, in relazione a quanto preventivamente concordato con il medico radiologo. In ogni situazione difforme a quanto preventivamente concordato oltre a presenza di una necessità di chiarimento o approfondimento, il TSMR farà riferimento al medico radiologo, che dovrà assicurare la propria presenza attiva, non limitata alla sola refertazione".


La decisione.


La Suprema Corte ha ritenuto aspecifico il motivo di ricorso, osservando come i giudici, nelle conformi sentenze di merito, avessero posto in evidenza che l'imputato, in qualità di tecnico radiologo e non medico, rivestiva una posizione di garanzia solo in relazione alla corretta effettuazione dell'esame diagnostico (Tac), e non già in relazione alla valutazione delle risultanze, di esclusiva competenza del medico: tali argomenti non sono stati oggetto di adeguata critica da parte delle parti civili, essendosi queste limitate a ribadire che l'imputata avrebbe dovuto accorgersi, visionando le immagini, della patologia da trattare con urgenza. Con riferimento al secondo profilo, i giudici d'appello avevano, invece, richiamato la normativa di settore, in base alla quale l'esame radiografico può essere effettuato anche in assenza del medico radiologo: a tale argomento le parti civili ricorrenti contrapponevano un'asserita, ma non documentata, differenza fra esame radiologico e tac senza mezzo di contrasto e invocavano linee guida, in base alle quali "il tecnico radiologo può fare determinate indagini, come appunto la Tac, solo se nella struttura è presente anche il radiologo affinché possa subito vedere il risultato", senza tuttavia approfondire in maniera adeguata il tema dei destinatari di tale previsione.


I giudici di legittimità hanno ritenuto il medesimo motivo, altresì, manifestamente infondato, in quanto volto a configurare in capo all'imputata una posizione di garanzia - sia sotto il profilo dell'omessa diagnosi, sia sotto il profilo della tempestiva refertazione di un esame definito urgente - insussistente.


Sul punto, si è ricordato come una posizione di garanzia operi in quanto l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, e possa dirsi sussistente a condizione che: a) un bene giuridico necessiti di protezione; b) una fonte giuridica, anche negoziale, abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) tali persone siano dotate dei poteri atti a impedire la lesione del bene garantito. In altri termini, la posizione di garanzia è caratterizzata dalla relazione intercorrente tra uno o più titolari di beni giuridici, non in grado di tutelarli, e categorie predeterminate di soggetti cui una fonte giuridica assegni poteri per l'impedimento degli eventi offensivi di tali beni.


Nel caso di specie, ha rilevato il Collegio, le funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica sono disciplinate dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25. Ai sensi dell'art. 4 i tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare: a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura; b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo; c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.


Ai sensi del successivo art. 8, inoltre, i tecnici sanitari di radiologia medica: a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica, anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate; b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.


La successiva legge 10 agosto 2000 n. 251, all'art. 3, prevede, infine, ha rilevato la Corte, che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica (e dell'area tecnico-assistenziale) svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità.


Ciò premesso, il Collegio ha osservato come da tale sistema normativo si ricavi che il tecnico sanitario di radiologia medica ha competenze collegate alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi. Solo in relazione alla gestione del rischio relativo alla esecuzione di tali esami egli è, dunque, titolare di una posizione di garanzia, in quanto attività rientrante nella sfera delle sue attribuzioni e della sua conseguente responsabilità.


Il ricorso presentato, si è rilevato, era fondato sulla doglianza relativa al mancato rilievo, in sede di effettuazione della Tac, della patologia da cui era affetto il paziente e del fatto che un esame urgente non fosse stato immediatamente refertato; in tal modo, tuttavia, le parti civili chiamavano in causa la gestione di rischi estranei alla figura professionale del tecnico sanitario di radiologia medica. La stessa normativa menzionata dalle parti ricorrenti, infatti, ovvero l'art. 6 del D.Lgs. n.187/2000, demanda al tecnico sanitario l'esecuzione dei soli "aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa", valorizzandone il ruolo tecnico strumentale, e laddove impone, al fine di garantire l'appropriatezza clinica della prestazione, la previsione di procedure operative che assicurino il rapido consulto fra medico radiologo e TSRM, detta una regola che attiene, appunto, a profili organizzativi demandati ad altre figure professionali, quali in primis, il direttore sanitario della struttura nella quale il tecnico opera.


I giudici di legittimità hanno infine ritenuto inconferente il richiamo alla giurisprudenza relativa alla c.d. colpa per assunzione, collegata alla assunzione di un compito da parte di un soggetto, senza farsi carico, imprudentemente, di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominare quel compito, in forza della quale, ad esempio, si è stabilito che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione. Nel caso di specie, infatti, l'imputata aveva svolto correttamente mansioni, quali la procedura tecnica di esecuzione della metodica diagnostica, rientranti nelle proprie competenze e non si era fatta carico di alcun compito ulteriore. La diagnosi della patologia in sede di effettuazione dell'esame, così come la organizzazione del servizio offerto all'interno del Centro Diagnostico erano profili non ricompresi nel perimetro del rischio che la medesima, in ragione delle competenze affidatele dalla normativa, era chiamata a governare, sicché nessuna responsabilità poteva essere configurata nei suoi confronti in relazione a tali aspetti.


Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili, confermando la pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputata.



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