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Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica: non rilevano, di per sé, le modalit

2026-03-21 22:06

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La Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9012, emessa il 9 marzo 2026, ha preso in esame le questioni relative alla qual

La Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9012, emessa il 9 marzo 2026, ha preso in esame le questioni relative alla qualificazione soggettiva del farmacista nell'ambito delle attività di contrasto alla pandemia da COVID-19 e alla corretta interpretazione dell'elemento oggettivo del reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

 

Il fatto.


Un imputato, farmacista, veniva condannato in primo grado e, con parziale riforma, in appello per i reati di falso ideologico continuato in atto pubblico fidefacente (art. 479 c.p.), per aver falsamente attestato, nella sua funzione di organo certificatore, l'esito di tamponi antigenici e l'avvenuta inoculazione di vaccini anti-COVID-19, inserendo tali dati non veritieri nell'apposita piattaforma sanitaria nazionale, nonché di somministrazione continuata di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), per aver inoculato il vaccino a numerosi pazienti utilizzando la medesima siringa e limitandosi a sostituire l'ago tra una somministrazione e l'altra.
La Corte d'Appello di Torino aveva confermato la condanna per entrambi i reati, rideterminando la pena complessiva.


La decisione.

 

1. Qualifica Soggettiva del Farmacista come pubblico ufficiale.

 

Tramite il primo motivo di ricorso, l'imputato sosteneva che la sua qualifica non fosse quella di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), ma di mero esercente un servizio di pubblica necessità. Ciò avrebbe dovuto comportare la riqualificazione dei reati di falso nella fattispecie meno grave di falsità ideologica in certificati ex art. 481 c.p..

La Corte di Cassazione ha giudicato infondato il motivo, confermando la qualifica di pubblico ufficiale, sulla base del criterio oggettivo-funzionale, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze Delogu del 1992 e Citaristi del 1998), secondo cui la qualifica soggettiva dipende dalla natura della funzione concretamente esercitata, a prescindere da un rapporto di dipendenza organica con la Pubblica Amministrazione.

I giudici di legittimità hanno fondato la propria decisione sui seguenti punti:
Individuazione della base normativa: La Corte ha ricostruito il complesso quadro normativo emergenziale (L. n. 178/2020, D.P.C.M. 17 giugno 2021, D.L. n. 105/2021 e relativi accordi e protocolli) che ha delegato ai farmacisti l'esecuzione di test antigenici e la somministrazione di vaccini.
Analisi della funzione esercitata: L'attività del farmacista non si esauriva nella mera prestazione materiale, ma culminava nell'obbligo di inserire i dati e gli esiti nella piattaforma nazionale del Sistema Tessera Sanitaria. Questo atto, secondo la Corte, non costituisce una semplice mansione d'ordine, ma l'esercizio di un potere certificativo.
Rilevanza pubblicistica dell'atto: Le attestazioni inserite dal farmacista producevano effetti giuridici di primaria importanza, come il rilascio della "certificazione verde COVID-19", un atto che incideva su "fondamentali diritti della persona". La Corte ha inoltre sottolineato come la nozione di potere certificativo sia ampia, attinendo a tutte, indistintamente, quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

In conclusione, nel momento in cui il farmacista attestava l'esito di un test o l'avvenuta vaccinazione, egli concorreva a manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione in materia di sanità pubblica, esercitando una funzione pubblica certificativa. Pertanto, la sua qualificazione come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., hanno rilevato i giudici di legittimità, è da ritenersi corretta, e di conseguenza lo è anche l'imputazione per il reato di cui all'art. 479 c.p..

 

2. Configurabilità del Reato di cui all'art. 445 c.p..

 

Con il secondo motivo il ricorrente contestava la sussistenza del reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso, argomentando che l'utilizzo della medesima siringa non rientrasse nella condotta tipizzata dalla norma.

La Corte ha accolto il motivo, annullando la condanna perché il fatto non sussiste. La motivazione si basa su una rigorosa interpretazione letterale della norma incriminatrice ed è stata fondata sui seguenti punti:

Natura del reato: la fattispecie di cui all'art. 445 c.p. costituisce un reato di pericolo presunto a forma vincolata; pertanto, la pericolosità è presunta dalla legge e la condotta punibile è descritta in modo tassativo.
Analisi della condotta tipica: la norma punisce chi somministra medicinali "in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita". L'oggetto della condotta è quindi il medicinale in sé, che deve essere diverso (aliud pro alio) per natura, caratteristiche intrinseche o dosaggio.
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno osservato come la condotta dell'imputato – l'uso della stessa siringa con cambio del solo ago – non abbia alterato la specie, la qualità o la quantità del vaccino. L'anomalia, pur grave, riguardava le modalità di somministrazione, un aspetto che non è contemplato dalla lettera dell'art. 445 c.p.: "[...] si tratta, infatti, di un’anomalia che attiene non già al farmaco in sé, di cui non è in discussione la specie, la quantità o la qualità, ma alle sue modalità di somministrazione, sicuramente errate, ma che la norma applicata non individua come rientranti nel fuoco della condotta tipica."

La Corte ha quindi censurato il tentativo dei giudici di merito di ricondurre le scorrette modalità di somministrazione a un'alterazione della "qualità" del farmaco. Tale operazione ermeneutica è stata definita una "forzatura del dato letterale che sconfina in un'interpretazione analogica".
La Corte ha quindi concluso che il fatto, per come contestato, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 445 c.p., precisando che, qualora tale condotta avesse causato danni ai pazienti, l'imputato avrebbe potuto rispondere di altri reati, quale, ad esempio, quello di lesioni personali colpose.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 445 c.p., perché il fatto non sussiste.
 

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